venerdì 1 luglio 2011

Contratti senza conflitto


I punti dell'intesa siglata tra Cgil, Cisl e Uil e Confindustria. Vincolo ai sindacati "ribelli", deroghe e una norma scritta apposta per la Fiat. Una nuova pagina nelle relazioni sindacali


Salvatore Cannavò
L’accordo siglato da Cgil, Cisl e Uil con Confindustria regolerà la contrattazione aziendale, quella definita di secondo livello, ed è un testo che mette un punto alla lunga vertenza che ha visto fronteggiare la Fiat di Sergio Marchionne e la Fiom di Maurizio Landini. A una prima lettura del testo la vittoria del primo appare schiacciante anche se dal Lingotto vengono al momento fatte filtrare delle perplessità.
Pur ribadendo in premessa la “Centralità del valore del lavoro e “il ruolo del contratto collettivo nazionale” l’intesa del 28 giugno ha lo scopo di “favorire il ruolo della contrattazione di secondo livello per una maggiore certezza delle scelte operate di intesa tra aziende e rappresentanze sindacali dei lavoratori”. E’ quanto chiedeva Confindustria e la Fiat. L’accordo si basa su otto punti più un nono che regola, anche se non completamente, le modalità di negoziato degli accordi confederali e di categoria.

Fondamentalmente si basa sulla certificazione degli iscritti che vengono ponderati con i consensi elettorali ottenuti dalle Rsu per valicare i contratti aziendali; sul consenso della maggioranza delle Rsu o delle Rsa prevedendo, solo in questo secondo caso, il voto dei lavoratori; apre alle deroghe che però vengono chiamate in modo diverso; apre al salario di produttività tanto caro a Sacconi; vincola in modo rigido l’agibilità dei sindacati di categoria che non potranno obiettare alle intese siglate dalla maggioranza delle Rsu e nemmeno potranno scioperare in caso di “tregua sindacale” (ma dal vincolo sono esclusi i lavoratori, il cui diritto allo sciopero è sancito dalla Costituzione). Stabilisce, infine, una norma redatta sulle specifiche esigenze della Fiat riconoscendo, ex post, la legittimità degli accordi di Pomigliano e Mirafiori.

I punti
E’ il primo paragrafo a regolare la certificazione degli iscritti prendendo a riferimento i contributi sindacali dei lavoratori trattenuti dall’Inps. I dati vengono trasferiti al Cnel, che opera da ente terzo, e per negoziare occorre godere, all’interno della categoria interessata, almeno del 5% dei consensi mixati tra iscritti e voti alle Rsu.
Si stabilisce poi che il Contratto nazionale continua a regolamentare le retribuzioni e le normative generali mentre quello aziendali si svolge su materie “delegate dal contratto nazionale”.
Al punto 4 si sancisce quella che Giorgio Cremaschi, della minoranza Cgil, chiama “la norma liberticida”: “I contratti aziendali sono “efficaci” (quindi vincolanti, ndr) per tutti i sindacati firmatari del presente accordo, operanti all’interno dell’azienda, “se approvati dalla maggioranza dei componenti delle Rsu elette secondo le regole interconfederali vigenti”. E’ il caso di Pomigliano: di fronte alla firma della maggioranza delle Rsu che la condiziona dal basso, e all’entrata in vigore dell’accordo firmato ieri, che la condiziona dall’alto, la Fiom non può far altro che adeguarsi. Con le clausole definite ieri non ci sarebbe più nemmeno il referendum che pure c’è stato a Pomigliano, Mirafiori e Grugliasco. Il voto dei lavoratori, infatti, non viene contemplato ed è previsto nelle aziende in cui, invece delle Rsu – introdotte con l’accordo del 1993 – esistano solo le Rsa – rappresentanze sindacali aziendali, previste dallo Statuto dei lavoratori del 1970 – che non sono organi eletti ma nominati dai sindacati. In questo caso, quando un sindacato firmatario dell’accordo di ieri o il 30 per cento dei lavoratori, lo richiedono si può andare al voto tra i lavoratori che è valido se partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto.
Il vincolo ai sindacati ribelli può essere ribadito anche con “la tregua sindacale” qualora venga prevista dai contratti aziendali e che si applica sempre ai sindacati firmatari dell’accordo quadro ma non ai singoli lavoratori (cui spetta il diritto sancito dalla Costituzione).

Le deroghe

Il punto più corposo è il settimo ed è quello che regolamenta le cosiddette deroghe. Non vengono chiamate così ma l’accordo stabilisce che “i contratti collettivi aziendali possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro”. Dovrebbe essere quindi il contratto nazionale definire le procedure e i limiti per regole specifiche. Le deroghe appunto. Nel caso della Fiat, però, il contratto nazionale non ha previsto nulla del genere. Ed è qui che scatta la norma cucita addosso alla Fiat: “Ove non previste e in attesa che i rinnovi definiscano la materia nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicati nell’azienda, i contratti collettivi aziendali conclusi con le rappresentanze sindacali operanti in azienda d’intesa con le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente accordo, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico e occupazionale dell’impresa, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Le intese modificative così definite esplicano l’efficacia generale come disciplinata nel presente accordo”. Il testo è molto chiaro, quello che è stato fatto negli stabilimenti del Lingotto – “al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi” – è valido e ha efficacia generale. Resta da vedere se il testo sarà utilizzato in tribunale a favore della Fiat o meno. Camusso ha voluto specificare che la norma non è “retroattiva” ma l’ultima parola spetterà probabilmente al giudice.
L’ottavo punto dell’accordo è un peana per Sacconi. Si riconosce che le misure adottate dal governo in tema di sostegno alla contrattazione aziendale, e cioè la sua detassazione e il supporto ai salari di produttività, “hanno dimostrato reale efficacia” e quindi se ne chiede un rafforzamento “ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, concordati fra le parti in sede aziendali”.

Gli accordi confederali e di categoria
L’accordo ha un’appendice che riguarda gli accordi sindacali con valenza generale e quelli di categoria. Un testo che servirebbe a regolare eventuali divergenze. La procedura prevista per gli accordi confederali e di categoria prevede che siano le segreterie a definire le piattaforme, gli organismi dirigenti dei sindacati a discutere e approvarle prevedendo “momenti di verifica con gli iscritti” fino alla “consultazione certificata tra tutti i lavoratori come avvenuto nel 1993 e nel 2007”. Nel caso degli accordi di categoria, si demanda la questione a “specifici regolamenti (…) al fine di coinvolgere sia gli iscritti che tutti i lavoratori e lavoratrici”. Il referendum non viene mai citato ma ci si limita anche qui a “momenti di verifica per l’approvazione degli accordi mediante il coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori”.

Nessun commento: